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Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
L. R. 19/87 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati; D.Lgs. 626/94 sicurezza sul lavoro, D.lgs 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. DLgs. N° 493/96 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza; DPR 547/55 ; Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; D.M. 10/03/98 ; La gestione della sicurezza antincendio; DPR 459/96 regolamento di attuazione delle direttive europee sulla sicurezza delle macchine; DPR 303/56 Norme generali per l' igiene del lavoro.; D. D.M. 388/03 recante disposizioni relative al pronto soccorso aziendale; D.M. 16/01/97 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori.
Espletamento della mansione di rappresentante dei lavoratori, laddove consentito dalle vigenti norme.
Ambito normativo; Ambito medico; Ambito specifico: tutela assicurativa, valutazione dei rischi, misure tecniche, formazione dei lavoratori, rischio elettrico, prevenzione incendi, modulistica e documentazione. D.M. 16/01/97.
Semestrale
primo
